La stipula di un mutuo si compone di diverse fasi, che dipendono dal rispetto di precisi requisiti e soprattutto dall’approvazione da parte della banca della documentazione richiesta dalle condizioni contrattuali.

Se la banca scelta si adatta alle nostre esigenze, la documentazione è a posto e il perito nominato ha fatto le sue valutazioni sull’immobile, l’istituto bancario è pronto a deliberare il mutuo.

La delibera è l’atto formale con cui la banca si impegna a mettere a disposizione la cifra chiesta per la finalità voluta nei tempi e nei modi stabiliti nella richiesta.
La delibera del mutuo rappresenta anche la decisione definitiva dell’istituto di credito con la quale questo si impegna alla stipulazione del contratto di mutuo.

Le 4 fasi della delibera del mutuo

Per sintetizzare, possiamo dire che l’iter che porta alla delibera e all’approvazione del mutuo si compone di quattro fasi:

  • un colloquio conoscitivo e preliminare con un parere iniziale del consulente nominato dalla banca;
  • la compilazione in tutte le sue parti dell’istruttoria, ossia della richiesta di mutuo da parte del cliente, che dovrà presentare tutta la documentazione richiesta dal contratto;
  • la delibera del mutuo vera e propria, preceduta dai controlli e della verifiche della banca;
  • l’erogazione definitiva della somma, che coincide con l’inizio del piano di rimborso del mutuo.

Le problematiche eventuali per la delibera di un mutuo

Un primo problema può insorgere a causa della situazione reddituale del richiedente: se è ritenuta non idonea, lo stesso potrebbe essere segnalato nel database come problematico e, quindi, rendere molto difficile qualsiasi richiesta di mutui e finanziamenti.

In secondo luogo, l’immobile da acquistare potrebbe essere valutato in maniera non congrua rispetto al mercato, con il risultato del rifiuto della delibera del mutuo.

Infine bisogna stare molto attenti a verificare che non ci siano delibere precedentemente approvate e non portate a termine: nel caso ci fossero, bisogna richiedere in forma scritta la rinuncia presso l’istituto bancario che ha concesso in un periodo precedente il finanziamento.

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